Apprendistato Professionalizzante

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Il contratto apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che…

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Il tutor aziendale è un lavoratore che opera nello stesso contesto in cui l’apprendista è stato inserito, ossia svolge un’esperienza lavorativa con quella svolta dall’apprendista.

La durata del apprendistato in generale  non può succedere i tre anni ,  che diventano cinque artigiane,  salvo diversa contratto collettivo, in imprese dell’età e del tipo di qualificazione contratti da contratto nelle qualifiche.  

E’ prevista una  durata minima non inferiore a sei mesi.

Il periodo di apprendistato  può essere prolungato in caso di malattia, infortunio e altra causa di sospensione involontaria  del rapporto, di durata superiore a 30 giorni.
Le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre possono recedere al termine del periodo di formazione, osservando i termini di preavviso.

Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato, secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in assenza della formazione pubblica, e prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento,; tale attività si puo svolgere  sia in azienda che all’esterno dell’azienda.
A questo fine è previsto l’obbligo di presenza di un tutor o referente aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.
La formazione obbligatoria,  la cui durata e le modalità di erogazione sono determinate in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di studio e alla  qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la Regione.

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