Apprendistato Professionalizzante
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Il contratto apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che…
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Il tutor aziendale è un lavoratore che opera nello stesso contesto in cui l’apprendista è stato inserito, ossia svolge un’esperienza lavorativa con quella svolta dall’apprendista.
La durata del apprendistato in generale non può succedere i tre anni , che diventano cinque artigiane, salvo diversa contratto collettivo, in imprese dell’età e del tipo di qualificazione contratti da contratto nelle qualifiche.
E’ prevista una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio e altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata superiore a 30 giorni.
Le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre possono recedere al termine del periodo di formazione, osservando i termini di preavviso.
Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato, secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in assenza della formazione pubblica, e prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento,; tale attività si puo svolgere sia in azienda che all’esterno dell’azienda.
A questo fine è previsto l’obbligo di presenza di un tutor o referente aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.
La formazione obbligatoria, la cui durata e le modalità di erogazione sono determinate in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di studio e alla qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la Regione.